SCHEDA DI SINTESI SULLA MEDIAZIONE EX D. LGS. 28/2010 e s.m.i.

Cos'è e quando può essere utilizzata?
La Mediazione civile e commerciale (D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche) è uno strumento per risolvere le proprie controversie grazie all’intervento di un mediatore che facilita il raggiungimento di un possibile accordo, formulando anche di propria iniziativa proposte risolutive.
Rappresenta un metodo alternativo alla via giudiziaria, per poter comporre una lite e trova efficace applicazione in svariati ambiti: condominio, locazione, contratti bancari ed assicurativi, cause immobiliari (diritti reali), successioni e divisioni, responsabilità civile e medico-sanitaria. In particolare, la mediazione civile e commerciale si può utilizzare:
purché abbia a oggetto diritti disponibili;
quando, per alcune tipologie di controversie, è prevista come passaggio prima di rivolgersi al giudice (mediazione obbligatoria ex art. 5 – 1 bis D. Lgs 28 /2010);
quando il giudice, nel corso della causa, ordina alle parti di svolgere un tentativo di mediazione;
quando un contratto in essere tra le parti prevede l'espletamento del tentativo di mediazione (clausola di mediazione).
Va segnalato che con il "Decreto Giustizia" (D.L. 28/2020 conv. in L. 70/2020), nel contesto dello stato di 'emergenza epidemiologica da COVID-19 , si è previsto che nelle controversie in materie di obbligazioni contrattuali, il tentativo di mediazione civile è divenuto condizione di procedibilità della domanda.
Dove si svolge?
Per avviare un procedimento di mediazione, è necessario rivolgersi ad un Organismo di mediazione fra quelli presenti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Dal punto di vista territoriale, il criterio ordinario è quello dell'Organismo di mediazione che si trovi presso il giudice competente (secondo le norme del codice di procedura civile). Pagina di ricerca Uffici Giudiziari.
Questo criterio non va considerato, però, in modo assoluto, poiché è prevista la facoltà di deroga: salvo casi eccezionali, infatti, le parti possono, di comune accordo, scegliere un Organismo di mediazione collocato in territorio diverso da quello individuabile secondo il criterio ordinario.
Come si svolge?
Normalmente è possibile scaricare dal sito internet dell'Organismo di mediazione, i moduli da compilare per dare avvio alla procedura.
Se si decide di rivolgersi ad un Organismo Camerale per la mediazione, è possibile farlo attraverso il portale Conciliacamera.it, che consente anche di pagare con modalità telematiche le spese di avvio.
Una volta presentata la domanda di avvio, saranno gli uffici dell'ente a contattare le parti e ad invitarle ad un primo incontro conoscitivo, nel quale si verificano se ci sono le basi per proseguire con le trattative, aprendo un tavolo di mediazione, con nuove sedute di incontri.
Al termine del primo incontro, le parti sono chiamate a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione vera e propria.
Alcuni Organismi dispongono di piattaforme per effettuare le sedute in via telematiche (ODR - On line dispute resolution) ed anche i mediatori possono prevedere, con l'accordo delle parti, che si utilizzino mezzi di comunicazione a distanza.
Come si conclude?
Il procedimento si può concludere in vari modi:
mancata comparizione o mancato avvio al primo incontro
mancato accordo dopo l'iniziale avvio della mediazione
accordo conciliativo
Se la mediazione ha esito negativo, le parti saranno libere di rivolgersi al Giudice competente a decidere la loro controversia.
Se il procedimento si conclude positivamente con il raggiungimento di un accordo, quest'ultimo viene trasfuso in un atto che viene allegato ad apposito verbale redatto dal Mediatore.
L'accordo viene sottoscritto dalle parti, dal Mediatore e dagli avvocati.
Verbale ed accordo acquistano efficacia di titolo esecutivo, quindi, in caso di inadempimento delle parti, consente all'avente diritto di agire per l'espropriazione forzata.
Quanto costa?
Ogni organismo prevede un tariffario delle spese ed indennità di mediazione.
Sul punto, ci si deve riferire a quanto stabilito dall'art. 16 del D.M. 180/2010, consultabile su Normattiva.it.
Bisogna distinguere tra Spese di avvio e Spese di Mediazione.
Le Spese di avvio variano da € 40, 00 ad € 80,00 in base al valore complessivo della controversia e vengono versate sia dalla parte istante (al momento della presentazione della domanda di mediazione) e dalla parte chiamata (al momento dell'adesione al procedimento).
Le Spese di avvio sono dovute anche in caso di mancato accordo.
Le Spese di Mediazione rappresentano il costo vero e proprio della procedura e sono quantificabili in base alla Tabella A del D.M. 180/2010.
Sono suddivise per scaglioni che variano in aumento, con il crescere del valore della lite.
Inoltre, è prevista la facoltà per l'Organismo sia di aumentare, che di ridurre il costo delle Spese di Mediazione, in base a dati criteri ( ad esempio, aumento per particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; riduzione per materia).
Le Spese di Mediazione sono dovute da ciascuna parte e comprendono anche l'onorario del Mediatore.
Va notato che quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, sono considerati come un'unica parte.
Qui il documento PDF con il testo dell'art. 16 D.M. 180/2010 e la Tabella A.
Serve un avvocato?
Sì, l'assistenza tecnica di un avvocato, nel procedimento di mediazione è obbligatoria.
Inoltre, per i non abbienti che non possano sostenere in proprio le spese del legale, è possibile accedere ai benefici del Patrocinio a spese dello Stato. Questo vale senza dubbio per tutti i casi in cui la mediazione civile è obbligatoria per legge. Non mancano, tuttavia, opinioni che depongono per la fruibilità del gratuito patrocinio, anche per i casi di mediazione non obbligatoria.
Le spese legali per l'assistenza dell'avvocato nella procedura di mediazione sono regolate da appositi parametri previsti dal D.M. 55/2014, consultabili al seguente link, e suddivisi per Fasi del procedimento (attivazione, negoziazione e conciliazione).